Art. 38.
(Procedimento).

      1. In materia di procedimento di esecuzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario inviti il debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità, l'ubicazione e l'esistenza dei beni e che sia reso possibile l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, prevedendo eventualmente l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione;

          b) prevedere una disciplina uniforme per i vari casi di eccesso nell'espropriazione, ammettendo sempre un controllo sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede in proposito, con efficacia sospensiva della stessa.